Reddito di cittadinanza: assunzione ed incentivi

Ecco quali sono gli incentivi per i datori di lavoro che assumono persone beneficiare del Reddito di cittadinanza.

Il D.L. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, stabilisce che a decorrere dal 01 aprile 2019 è instituito il Reddito di Cittadinanza, abbreviato RdC, tale istituto è una prestazione di natura sociale di contrasto alla povertà. Consiste in un trattamento economico rivolto a soggetti in particolare stato di bisogno, con un percorso di riqualificazione al fine di un reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

Il beneficiario a diritto a due quote, una quota a integrazione del reddito e una quota per l’affitto.

La prima, quota A, spetta moltiplicando il valore annuo di euro 6.000,00 per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare. L’importo massimo erogabile è di euro 13.200,00, pari ad euro 1.100,00 mensili, che si ottiene moltiplicando euro 6.000,00 per il valore massimo della scala equivalente pari a 2,2.

La seconda, quota B, per un importo massimo di euro 3.360,00, pari a euro 280,00 mensili, è riconosciuta per l’affitto che grava suil nucleo familiare, o in alternativa sul mutuo in corso per acquisto casa, in tal caso è concesso un importo massimo di euro 1.800, pari a euro 150,00 mensili.

Le due quote, A e B, sono indipendenti tra loro. Il RdC decorre dal mese successivo a quello della richiesta e viene concesso per una durata massima di 18 mesi e può essere rinnovato dopo una sospensione di un mese.

Incentivi per i datori di lavoro

Al fine di agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro, il legislatore ha previsto delle agevolazioni per i datori di lavoro che assumono persone percettori di RdC. L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

L’esonero è riconosciuto nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione e comunque non superiore ad euro 780,00 mensili. Il datore di lavoro non potrà superare il limite dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Tale esonero è riconosciuto per un periodo pari alla differenza tra le 18 mensilità e le mensilità già godute dal lavoratore.

Per essere autorizzati all’accesso del beneficio, l’assunzione del percettore di RdC deve essere a tempo pieno e indeterminato. La qualifica ammessa è Operaio e/o Impiegato, sono esclusi i dirigenti, il lavoro domestico (leggi l’articolo) ed il lavoro intermittente.

Prima di procedere all’assunzione della persona beneficiaria di RdC, il datore di lavoro deve preventivamente comunicare nella piattaforma digitale RdC, reperibile sul portale Anpal, la disponibilità dei posti vacanti attribuiti all’assunzione deli beneficiari di RdC. La mancata comunicazione o la diversa posizione comunicata comporterà la decadenza del beneficio a favore del datore di lavoro.

Al beneficio possono accedere tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore di attività, anche non in forma d’impresa, come ad esempio, associazioni culturali, politiche, sindacali, volontariato, studi professionali, proprietari di fabbricato, ecc.

Riconoscimento e revoca dell’agevolazione

Il riconoscimento dell’agevolazione è vincolato dal Quadro generale per le assunzioni agevolate e regolarità contributiva di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) D. Lgs. N. 150/2015, quindi il datore di lavoro deve essere in regola con i versamenti dei contributi e i relativi adempimenti obbligatori, osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, ed infine, deve osservare il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali. Inoltre, deve verificare che le agevolazioni siano fruite nel rispetto del regolamento sugli aiuti di stato “de minimis”.

Il datore di lavoro deve verificare che l’assunzione agevolata realizzi un incremento occupazionale netto. In deroga alla regola generale per il calcolo dell’incremento occupazionale, nel caso specifico, il calcolo va effettuato riferendosi esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato e su base mensile, confrontando il numero dei lavoratoti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti. Sono esclusi dal calcolo della base occupazionale media i dipendenti che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie (leggi l’articolo), invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

In caso di licenziamento, effettuato nei 36 mesi successivi, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili per morosità. La richiesta di restituzione non si applica in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, salvo che sia dichiarato illegittimo dalla magistratura, mentre il datore di lavoro è tenuto alla restituzione in caso di dimissioni per giusta causa.

Le agevolazioni non sono ammesse se l’assunzione agevolata dipende da un obbligo legale o contrattuale. Ne consegue che il datore di lavoro è tenuto alla verifica ed il rispetto del diritto di precedenza, che deve essere esercitato dal dipendente avente diritto per iscritto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, in mancanza il datore di lavoro sarà libero di assumere.

L’agevolazione non spetta per quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento presenti assetti proprietari, di collegamento o di controllo con il datore di lavoro che assume.

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