Presentare le dimissioni volontarie: i tempi, le regole e le modalità

Guida a cosa deve sapere e fare il dipendente che intende presentare le dimissioni volontarie per mettere fine al rapporto di lavoro.

Le dimissioni sono l’atto che esprime la volontà da parte del lavoratore dipendente di interrompere il rapporto di lavoro. Dal 12 marzo 2016 sono cambiate le regole per presentare le dimissioni volontarie . Infatti, prima di tale data, il lavoratore era tenuto a presentare le dimissioni volontarie al datore di lavoro, rispettando o rinunciando al periodo di preavviso, così come previsto nel proprio CCNL di riferimento.

Dal 12 marzo 2016 il lavoratore deve presentare le dimissioni volontarie o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo attraverso una nuova procedura online, introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli unici esclusi da quest’obbligo sono i lavoratori domestici – quali colf, badanti e babysitter – i quali ancora oggi possono presentare le dimissioni utilizzando la domanda cartacea.

Come si trasmettono le dimissioni on line?

L’accesso alla procedura telematica avviene tramite il portale www.cliclavoro.gov.it secondo due differenti modalità. Si distinguono cioè una procedura cosiddetta “diretta” ed una definita invece “assistita”.

  • Procedura diretta: il lavoratore, per poter procedere direttamente all’invio telematico del modulo di dimissioni online, deve dotarsi del PIN dispositivo, rilasciato dall’INPS e che lo identifica nelle procedure di trasmissione telematica. Solo a PIN acquisito, il dimissionario potrà accedere autonomamente all’apposita sezione del portale ministeriale nonché alla compilazione della modulistica prevista. Una volta terminata la fase di inserimento dei dati richiesti, il lavoratore potrà completare la procedura con l’invio del modulo.
  • Procedura assistita: il lavoratore, in alternativa alla procedura diretta, può rivolgersi agli intermediari individuati dalla norma (l’Ispettorato territoriale del lavoro, le Commissioni di certificazione, i Consulenti del Lavoro, i patronati, le organizzazioni sindacali e gli enti bilaterali) i quali, una verificata la libera volontà del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro, provvederanno al perfezionamento delle dimissioni.

Cosa fare in caso di ripensamento?

In caso di ripensamento, il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni, ciò vale anche per la rescissione consensuale, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo e con le medesime modalità telematiche con cui sono state rese.

Attenzione!!
Il mancato completamento della procedura on line ne fa scaturire l’obbligo da parte del datore di lavoro ad invitare il dipendente al perfezionamento della procedura. In caso di inadempimento da parte del lavoratore, il datore di lavoro è legittimato a contestare l’assenza ingiustificata ed attivare le procedure disciplinari, ai sensi dell’art.7 della legge 300/70. Tale procedura potrà avere conseguenza il licenziamento per condotta illecita.


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