Misure a tutela del lavoro per contrastare il lavoro nero e le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro


è stato pubblicato in GU il Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” con il quale, a decorrere dal 22 ottobre 2021, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo la sospensione dell’attività in caso di violazioni degli obblighi, ovvero in caso di presenza di lavoratori “in nero” nella misura del 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione. (vedi articolo sulle sanzioni lavoro nero cliccando qui)

Le novità in vigore dal 22 ottobre 2021

 

Rafforzamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro): Viene rafforzato il sistema di scambio e condivisione delle informazioni tra gli Organi di Vigilanza con la creazione di una sezione in cui registrare tutte le sanzioni applicate in attività di vigilanza per avere evidenza di ogni provvedimento per ogni Azienda. L’Inail rende altresì disponibili per le ASL e l’Ispettorato nazionale del lavoro tutti i dati relativi alle aziende assicurate, gli infortuni e le malattie professionali denunciate creando una visibilità totale dei dati.

 

Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro: L’art. 13 del D. Lgs. 81/2008 è stato modificato con l’attribuzione del potere di verifica ed ispezione in materia di sicurezza sul lavoro su tutte le aziende non solo alle ASL ma anche all’Ispettorato del lavoro (prima aveva competenza su cantieri, trasporti, lavori subacquei, ecc) rafforzando di fatto gli addetti alle attività di vigilanza in quanto l’Ispettorato, tramite i propri ispettori ed il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri, potrà svolgere le attività di vigilanza in materia di sicurezza su ogni azienda.

 

Lavoro nero: L’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 è stato modificato per quanto attiene la lotta al lavoro irregolare (lavoro nero) prevedendo la sospensione dell’attività in caso di presenza di almeno il 10% (prima era del 20%) di lavoratori a nero rispetto a quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione. Pertanto basterà avere il 10% di lavoratori a nero rispetto ai presenti (ne basterà 1 su 10) perché l’Ispettorato del lavoro proceda alla sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione della posizione, al pagamento della sanzione aggiuntiva di 2500 – 5000 euro ed alla regolarizzazione in materia di sicurezza sul lavoro del lavoratore a nero.

 

Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: L’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 è stato modificato anche per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo l’obbligo di sospensione dell’attività da parte della ASL e dell’Ispettorato del lavoro qualora vengano riscontrate gravi violazioni. Non è più consentita discrezionalità per la sospensione e viene meno l’elemento della reiterazione della violazione: sarà sufficiente riscontrare una delle violazioni per avere la sospensione.

Sono considerate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che portano alla sospensione della attività o parte di attività interessata:

  1. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ed ovviamente un documento non aggiornato alle modifiche sostanziali ex art. 29 comma 3;
  2. mancata formazione ed addestramento;
  3. mancata redazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  4. mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e nomina del RSPP;
  5. mancata elaborazione del POS;
  6. omessa vigilanza per rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza;
  7. violazioni per rischi di caduta dall’alto;
  8. violazioni connessi ai rischi di seppellimento;
  9. violazioni connesse al rischio di elettrocuzione.

Appare evidente come la tipologia delle violazioni che possono determinare la sospensione dell’attività in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alle sanzioni con somme aggiuntive per ogni violazione riscontrata, è di particolare rilevanza includendo obblighi che richiedono un periodico aggiornamento (formazione, DVR, POS, vigilanza sui dispositivi di sicurezza, ecc).

 

Revoca della sospensione: Appare ancora più invasiva la portata della norma se si considera che per poter ottenere la revoca della sospensione è necessario, su istanza di parte e previo pagamento delle somme aggiuntive, che l’Organo di vigilanza accerti il ripristino delle condizioni di lavoro (regolarizzazione del rapporto di lavoro) ovvero di sicurezza sul lavoro eliminando tutte le violazioni oggetto di prescrizione e dovendo sottoporsi a verifica ulteriore da parte dell’organo di vigilanza che deve accertare l’eliminazione di tali violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (con tempi lunghi per eliminare la sospensione dell’attività interessata).

Si evidenzia che in caso di sospensione dell’attività, qualora il datore di lavoro continui l’attività nonostante la sospensione, è previsto l’arresto fino a 6 mesi (non è prevista l’ammenda).

 

Per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’azienda di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le Sanzioni in vigore dal 22 ottobre 2021

 

In considerazione della gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dal 22 ottobre 2021 – data di entrata in vigore del decreto legge 146/2021 – in caso di presenza di lavoratori irregolari ovvero per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro con la sospensione dell’attività oltre alle sanzioni pecuniarie si raccomanda di attuare ogni verifica per accertarsi di aver ottemperato a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

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