Sanzioni per il lavoro irregolare

Aumento delle sanzioni per il lavoro irregolare: la nuova Legge di Bilancio ha introdotto, a partire dal 1 Gennaio 2019, un aumento delle sanzioni per il lavoro irregolare per contrastare i fenomeni di lavoro nero.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa il punto sulle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio per contrastare il lavoro irregolare.

Il comma 445 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 ha disposto l’aumento delle sanzioni per il lavoro irregolarein materia di violazione dei diritti dei lavoratori a partire dal 1° gennaio 2019.

Con la circolare n. 2/2019, l’INL fornisce tutte le istruzioni per l’applicazione delle maggiorazioni, pari al 20 per cento dell’importo per quanto riguarda la maxisanzione per lavoro nero.

Le sanzioni per il lavoro irregolare si applicano anche per i rapporti di lavoro inerenti al lavoro domestico, colf e badanticome abbiamo già trattato nel precedente articolo.

Per i fenomeni di caporalato così come nei casi di violazione delle regole relative alla durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero invece, nel caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro,le maggiorazioni delle sanzioni sono pari al 10 per cento.

Ecco i chiarimenti contenuti nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 2019.

Le nuove sanzioni per il lavoro irregolarein vigore dal 01 gennaio 2019 sono contenute nella Legge di Bilancio 2019, in cui è specificata la maggiorazione degli importi delle sanzioni in materia di lavoro al fine di tutelare gli interessi e la dignità dei lavoratori.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 2 del 2019 ha chiarito qual è l’importo delle sanzioni per il lavoro irregolareapplicate per le violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio.

Le sanzioni in vigore da 01 gennaio 2019

L’art. 3 del Decreto Legislativo n. 12/2012(Legge Fornero) prevede una maxisanzione per lavoro nero. L’importo a partire dal 1° gennaio 2019 sarà pari:

  • da un minimo di 1.800 euro e fino ad un max di 10.800 euro nel caso di lavoro irregolare fino a 30 giorni;
  • da 3.600 a 21.600 euro nel caso di lavoro irregolare fino a 60 giorni;
  • da 7.200 a 43.200 euro nel caso di lavoro irregolare per più di 60 giorni.
  • 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie(somministrazione, distacco e appalto di personale dipendente);
  • 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
  • dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.

È stato previsto, inoltre un aumento anche delle sanzioni per il lavoro irregolaredovute aviolazioni in materia di salutee sicurezza sul lavoro. In questo caso l’incremento sarà in pari al 10 per cento.

Le novità non finiscono qui: la Legge di Bilancio 2019 ha previsto che le sanzioni di cui sopra saranno raddoppiate nel caso in cui allo stesso datore di lavoro, nei tre anni precedenti, siano state applicate sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

I chiarimenti dell’INL

Così come chiarito nella circolare n. 2/2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’aumento delle sanzioni per il lavoro irregolaresi applicherà per le violazioni commesse a decorrere dall’anno in corso.

Per quanto riguarda la collocazione temporale delle violazioni, si terrà conto del momento in cui cessa la condotta irregolare stessa.

Ad esempio, quindi, il mantenimento di un lavoratore in nero a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori.

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