Guida a cosa deve sapere e fare il datore di lavoro per usufruire del beneficio alla luce delle nuove istruzioni nel messaggio INPS n. 1361/2021


A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021, l’Istituto previdenziale ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo denominato Decontribuzione Sud.  L’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2029. 

Inoltre, si ricorda, che la decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l’emergenza Covid-19 che prevede i seguenti requisiti:

  • siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

Per fruire dell’esonero in trattazione, dedicato ai datori di lavoro con sede operativa in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90% e con un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), sarà possibile esporre gli appositi codici nelle denunce contributive a partire del mese di febbraio 2021. 

Ambito di applicazione 

Con la Legge di bilancio per l’anno 2021, il legislatore ha inteso sostenere le aree caratterizzate da un grave disagio economico-sociale concedendo, alle imprese operanti nei predetti territori, un esonero dei contributi previdenziali a carico azienda per un arco temporale ampio ed a diversa modulazione di intensità. 

In particolare, in continuità con la precedente Decontribuzione Sud dell’ultimo trimestre 2020, l’art. 1, comma 161, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, estende la fruizione dell’esonero sino al 31 dicembre 2029 secondo le seguenti percentuali di contribuzione a carico azienda sgravabile: 

  • 30% fino al 31 dicembre 2025; 
  • 20% per gli anni 2026 e 2027; 
  • 10% per gli anni 2028 e 2029.  

Alla luce dei chiarimenti ministeriali lo sgravio viene accordato ai lavoratori somministrati impiegati in un’azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud anche se l’agenzia di somministrazione ha sede in altra regione.

In tali situazioni le sedi territoriali, sulla base delle comunicazioni obbligatorie UNISOMM attribuiranno il codice di autorizzazione “OL” riferito all’agenzia per il lavoro che gode dell’agevolazione ma che a sua volta gira il beneficio all’azienda utilizzatrice.  

Dato che il godimento dello sgravio è scaduto il recupero retroattivo va effettuato secondo le istruzioni contenute nelle circolari 122/2020 e 33/2021. C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per il conguaglio.

AL contrario, nei casi in cui, seguendo le precedenti istruzioni, il periodo sia stato agevolato per agenzie di lavoro collocate nelle regioni del sud per lavoratori impiegati in utilizzatori con sede al Nord non è richiesta la restituzione dello sconto fruito. Questo vale per i conguagli effettuati fino alla data del 31 marzo 2021. Dal mese di aprile la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Per poter fruire dell’esonero in trattazione l’impresa deve aver denunciato l’unità operativa ed i lavoratori ivi impiegati nel flusso Uniemens. 

Diversamente da altri incentivi o sgravi contributivi, ancorché equiparabili ai c.d. datori di lavoro privati, per espressa previsione dell’art. 1, comma 162, sono esclusi: 

  • gli enti pubblici economici; 
  • gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; 
  • gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;  
  • le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; 
  • i consorzi di bonifica ed i consorzi industriali; 
  • gli enti morali e gli enti ecclesiastici. 

Nei medesimi termini già resi noti per la Decontribuzione Sud dell’ultimo trimestre 2020, i datori di lavoro che abbiano la matricola previdenziale con sede in una delle regioni non oggetto di decontribuzione ma con una o più sedi operative ubicate nei sopra indicati territori dovranno richiedere il codice di autorizzazione “0L” avente il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. 

Caratteristiche dell’esonero 

L’esonero in trattazione, attualmente fruibile sino al 31 dicembre 2021, è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. In particolare, l’applicazione della predetta percentuale inciderà direttamente sulla contribuzione a carico del datore senza individuazione di un tetto massimo mensile o annuale. 

Si rammenta che, come di consueto, non saranno oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: 

  • i premi e i contributi dovuti all’Istituto assicurativo, così come espressamente previsto dall’art. 27, comma 1; 
  • i contributi, ove dovuti, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” per effetto del comma 755, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  • i contributi, ove dovuti, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dovuti al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano; 
  • i contributi, ove dovuti, al Fondo di solidarietà̀ per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; 
  • il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 18, Legge 23 dicembre 2000, n 388. 

Condizioni di fruizione 

Come precisato al punto 4), della Circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 33, la misura della ” Decontribuzione Sud” spetta in relazione ai rapporti di lavoro istaurati o instaurandi, con le esclusioni soprarichiamate, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. Non avendo natura di incentivo all’assunzione la Decontribuzione Sud non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabili previsti dall’art. 31, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 

Diversamente, ai sensi del comma 1175, art. 1, Legge 26 dicembre 2006, n. 296, il datore di lavoro dovrà̀: 

  • essere in possesso del Documento Unico di Regolarità̀ Contributiva (DURC); 
  • non violare le norme fondamentali per la tutela delle condizioni di lavoro; 
  • rispettare gli altri obblighi di legge; 
  • rispettare gli accordi o contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO. SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Decontribuzione Sud per la tredicesima mensilità: le novità dal TAR 

Secondo l’INPS la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel trimestre. INPS affermava nel messaggio 72 2021 che “I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante e il conguaglio potrà essere effettuato nelle denunce di competenza gennaio 2021 utilizzando il nuovo codice causale: “M317”.

Sospeso dunque l’obbligo di rideterminare l’importo del versamento contributivo a conseguente restituzione dello sgravio eccedente nelle denunce di competenza di gennaio 2021 in scadenza il 16 febbraio 2021.

Coordinamento e cumulabilità con altri incentivi 

Il beneficio contributivo previsto dall’art. 1, commi da 161 a 168, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo che non vi sia un espresso cumulo previsto dall’altra disposizione. 

In tal senso, la suddetta cumulabilità trova, certamente, applicazione nel caso in cui il datore di lavoro fruisca delle agevolazioni contributive previste dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da 12 mesi ovvero per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero con riferimento alle agevolazioni di natura economica come l’incentivo all’assunzione di lavoratori disabili (art. 13, Legge 12 marzo 1999, n. 68) o l’incentivo per i beneficiari di NASpI (art. 2, comma 10-bis, Legge 28 giugno 2012, n. 92). 

Si evidenzia che l’esonero in trattazione, diversamente da quanto precedentemente disposto dalle indicazioni amministrative relative all’ultimo trimestre 2020, non è cumulabile con l’incentivo rivolto ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla manovra finanziaria per l’anno 2021. 

In particolare, giacché nelle precedenti istruzioni dell’Istituto il predetto regime di cumulabilità appariva perseguibile, con la Circolare 19 febbraio 2021, n. 30, l’INPS ha precisato che per tutto il periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto dai commi da 306 a 308, art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, non potrà essere contemporaneamente applicata la Decontribuzione Sud 2021. Chiaramente, al termine del predetto esonero, il datore di lavoro potrà accedere alla sopradetta decontribuzione. 

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 Fonte: INPS n. 1361/2021