Il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l'assegno unico e universale

 
Dal 1° gennaio 2022 le famiglie, aventi diritto, possono chiedere l’assegno unico che riceveranno a partire dal 1° marzo. Questo è quanto previsto dal D.L. 230/2021 che istituisce l’assegno unico e universale (AUU).

Assegno Unico e Universale (AUU) 2022: che cos’è

Come già trattato in questo articolo, l’assegno è un beneficio economico riconosciuto su base mensile, per il periodo compreso tra marzo e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico entro determinati limiti di età, sulla base della situazione economica del nucleo certificata dall’ISEE in corso di validità. L’AUU spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati, su apposita domanda, dal richiedente la misura. 

A chi spetta

spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito (vedi anche l’articolo).

L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione. 

L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età. 

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: 

  1. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 
  2. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 
  3. sia residente e domiciliato in Italia; 
  4. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero 

sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. 

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio. 

Quanto spetta

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro. 

A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro. 

L’assegno viene erogato mediante accredito su IBAN oppure bonifico domiciliato.

Come ottenerlo

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022. 

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo. 

La domanda va presentata: 

  • accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); 
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi. 

È inoltre possibile calcolare l’assegno unico con il simulatore dell’Inps.

Per maggiori informazioni  puoi dare uno sguardo ai servizi dedicati o rivolgerti a noi contattandoci al seguente link.