A chi spetta? quanto spetta? Ecco come ottenerlo


Come già anticipato in un altro articolo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 dello scorso 8 giugno 2021 il decreto legge n. 79/2021 recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori.

Il provvedimento è transitorio all’attuazione dell’assegno unico per i figli minori. Si tratta di un sostegno ponte (infatti è stato definito assegno temporaneo), che accompagnerà le famiglie aventi diritto all’entrata in vigore della vera e propria riforma dell’assegno universale previsto dal 1° gennaio 2022.
L’assegno temporaneo è erogato a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

A chi spetta

L’assegno viene riconosciuto per le famiglie che non abbiano i presupposti per ricevere gli assegni familiari (ANF). 

Per accedere alla misura è richiesto un ISEE inferiore a 50 mila euro annui mentre sono richiesti come requisiti soggettivi:

  • la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare oppure;
  • il permesso di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente, oppure;
  • la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico minori di 18 anni;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Quanto spetta

L’assegno temporaneo è determinato in riferimento alle soglie ISEE. Infatti, l’importo dell’assegno diminuisce con l’aumentare del livello dell’ISEE. 

Attenzione

Gli importi sono calcolati su base mensile, anche in relazione al numero dei figli. 

L’importo dell’assegno temporaneo varia da un minimo di € 30 al mese a partire da ISEE di € 39.900,01 ad un massimo di € 217,8 al mese per ciascun figlio nel caso di famiglie con ISEE inferiore ad € 7.000 annui e tre o più figli.

È inoltre previsto un aumento dell’assegno di € 50 per ciascun figlio disabile.

Nel decreto 79/2021 si specifica che l’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza 

Come ottenerlo

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS oppure presso i patronati entro il 30 giugno 2021.  Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte anche le mensilità arretrate di luglio e agosto.

L’assegno viene erogato mediante accredito su IBAN oppure bonifico domiciliato.

Per maggiori informazioni  puoi dare uno sguardo ai servizi dedicati o rivolgerti a noi contattandoci al seguente link.