Inquadramento in un collaboratore familiare: quando la prestazione è gratuita o a titolo oneroso?

Il processo di inquadramento di un collaboratore familiare può essere inteso a prestazione gratuita o, altre volte, è obbligatorio intendere la stessa a titolo oneroso.

Nel panorama imprenditoriale italiano è sovente che aziende piccole e micro abbiano una compagine sia individuale che societaria a carattere familiare. Una prassi che nasce da svariate esigenze, gestionale, lavorativa e culturale.

Sull’aspetto gestionale, risulta, spesso, strategico conferire ruoli di responsabilità e di fiducia ai familiari più stretti (coniuge e figli), tale strategia porta ad avere un controllo immediato dei processi produttivi e gestionali più rilevanti all’interno dell’azienda. Altro aspetto, quello lavorativo, non da meno, è il rendimento che risulta più proficuo e conformante, dovuto principalmente agli interessi prevalenti all’interno dell’azienda.

Ultimo, ma non per importanza, è l’aspetto culturale, è comprensibile che l’investimento nel patrimonio aziendale si tende a trasferirlo alle generazioni future, ne consegue che l’inserimento in azienda di collaboratori familiari comporta il trasferimento del know-how aziendale con l’accrescimento patrimoniale della stessa.

È imprescindibile che la configurazione di un’azienda a conduzione familiare pone il titolare in una duplice veste, da un lato titolare dell’attività e dall’altro datore di lavoro. Ed è proprio in questa duplice veste che il legislatore, ma non da meno gli organi di controllo si sono soffermati per fare chiarezza sul ruolo del titolare, ma soprattutto su quello del collaboratore familiare.

In tal senso l’azienda, che sia in forma individuale o in forma societaria, ha l’onere di dover valutare se l’inquadramento di un collaboratore familiare si debba intendere in forma gratuita o a titolo oneroso.

Collaboratori familiari a titolo gratuito

L’inquadramento di un collaboratore familiare può essere inteso, quindi,  sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Ma quando l’inquadramento di un collaboratore familiare può essere inteso a titolo gratuito?

Prima di affrontare l’argomento è opportuno precisare che l’art.74 del cod. cov. definisce la parentela quale “vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite” e i successivi articoli 75-78 definiscono i gradi di parentela e le affinità ed è altrettanto importante che nel concetto di familiare rientra il coniuge, il quale legato rapporti di coniugio non è né parente né affine.

Sono diverse le circolari e gli interpelli che negli anni sino prodotti per fare chiarezza sull’argomento. La circolare n. 10478 del 10/06/2013 del Ministero del Lavoro, si pone quale riferimento anche per gli organi ispettivi. Infatti, il Ministero risponde ai vari quesiti posti su come individuare quando una prestazione del collaboratore familiare si può intendere a carattere gratuito con riferimento “sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare”.

Il ministero individua due casi specifici, ovvero, il familiare pensionato e il familiare che già è impiegato full time presso altro datore di lavoro, li considera presuntivamente di natura occasionale e invita gli organi ispettivi che laddove ritengano il rapporto di collaborazione non riconducibile a quanto dettato dal Ministero di fornire puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile.

A sostegno della corretta interpretazione da parte degli organi ispettivi il legislatore con due interventi, ovvero, l’art. 21, comma 6 ter, D.L. n. 269/2003 e l’art.74 D.Lgs. n. 276/2003, riferiti rispettivamente ai settori artigianato e agricoltura, detta le regole di individuazione corretta e puntuale della prestazione occasionale del collaboratore familiare.

La prima delle due disposizioni recita “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni”. Il legislatore, a così individuato quelle sempre più frequenti casistiche di collaborazioni che hanno carattere di aiuto e di obbligazione morale che si intendono senza corresponsione alcuna di compensi, ovvero, a titolo gratuito. L’unico obbligo in capo al titolare dell’attività è di assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i propri collaboratori familiari.

La seconda disposizione che fa riferimento alle attività agricole dispone che “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi”.

La circolare n. 10478 del 10/06/2013 aggiunge il tassello mancante, ovvero, il settore commercio, fermo restando l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa e contributiva in capo al titolare, ai dipendenti e ai componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

L’elemento determinante, al fine di dirimere l’esclusione all’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale è l’occasionalità che come prima descritto deve intendersi in un tempo che non deve superare i 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nell’anno solare.

Attenzione!!

Il personale ispettivo è tenuto ad una rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero 720 ore.

Per maggiori informazioni sulle dimissioni on line puoi dare uno sguardo ai servizi dedicati o rivolgerti a noi contattandoci al seguente link.