Nella busta paga di dicembre si effettua il conguaglio IRPEF relativo all’anno di competenza, dal 01 gennaio al 31 dicembre

 
L’adempimento del conguaglio Irpef è utile a stabilire l’effettivo ammontare a saldo dell’Irpef dovuta dal dipendente all’Erario in funzione delle retribuzioni erogate dal datore di lavoro.

La trattenuta Irpef al dipendente

Ogni dipendente è tenuto a versare la quota Irpef su ogni retribuzione mensile. L’ammontare di tale importo è in funzione della retribuzione e dello scaglione Irpef di riferimento; Ogni datore di lavoro è tenuto a trattenere al dipendente la quota Irpef dovuta da quest’ultimo e, in qualità di sostituto d’imposta, versarla all’Erario, entro il 16 del mese successivo al pagamento delle retribuzioni, a mezzo F24 con il codice 1001. 

Lo scaglione Irpef di riferimento è riferito al reddito presunto che il dipendente produrrà in capo al rapporto di lavoro in essere.

L’art. 10 bis del D.lgs. 74/2000 stabilisce “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”. 

Il conguaglio IRPEF 

L’adempimento del conguaglio Irpef è in capo al datore di lavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro con il proprio dipendente. Tale adempimento è obbligatorio effettuarlo in due casi, ovvero, in caso di interruzione del rapporto di lavoro e a fine anno. Nel primo caso, interruzione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni volontarie o per licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conguaglio IRPEF alla data dell’interruzione di rapporto. Nel secondo caso, nella liquidazione della mensilità di dicembre, il datore di lavoro, tenuto conto dell’intero periodo di lavoro e delle relative retribuzioni erogate nell’anno di riferimento, provvede al calcolo del conguaglio IRPEF. 

Tale conguaglio può risultare a debito, se le trattenute IRPEF effettuate durante l’anno risultano inferiori rispetto all’IRPEF dovuta sull’effettivo reddito prodotto nell’anno, di conseguenza il dipendente si vedrà trattenuto in busta paga di dicembre il dovuto a saldo IRPEF, viceversa può risultare a credito se le trattenute IRPEF effettuate durante l’anno risultano superiori rispetto all’IRPEF dovuta sull’effettivo reddito prodotto nell’anno, di conseguenza il dipendente si vedrà rimborsato in busta paga di dicembre il credito IRPEF. Se il reddito presunto rispetto al reddito effettivo percepito nell’anno risulta coincidente il risultato del conguaglio è zero.

Il dipendente, se non ha altri redditi, ovvero se non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non è tenuto a nessun altro adempimento. Infatti, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate con la Certificazione Unica le ritenute Irpef operate al dipendente sul reddito prodotto nell’ambito del rapporto di lavoro. Resta, il dipendente, obbligato alla dichiarazione dei redditi nel caso in cui durante il periodo d’imposta, 01 gennaio-31 dicembre, abbia ricevuto 2 o più Certificazioni Uniche. 

 

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