Decreto Fiscale 2021, ancora CIG Covid 19


Con il messaggio n. 4034 del 2021, l’Inps fornisce le prime indicazioni per la presentazione delle domande di fruizione delle nuove settimane di cassa integrazione guadagni Covid-19 previste dal decreto Fiscale. I datori di lavoro, che hanno già completato la richiesta delle settimane di CIG (previste dall’ex decreto Sostegni), possono richiedere i nuovi trattamenti per i soli lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021. Non è previsto alcun contributo addizionale mentre, per chi fruisce della CIG o dell’assegno ordinario, vige il divieto di licenziamento (vedi articolo).
Altre 13 settimane di CIGD e Assegno Ordinario
Il Decreto Fiscale 2021 offre la possibilità ai datori di lavoro, già fruitori della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e Assegno ordinario, costretti a interrompere o ridurre le proprie attività per cause riconducibili alla pandemia Covid 19, di richiedere e fruire di ulteriori 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro possono accedere alle ulteriori 13 settimane solo se hanno completato la fruizione dei precedenti periodi (28 settimane), per loro si proroga il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.
I dipendenti interessati alla prestazione sono esclusivamente coloro che risultano in forza al 22 ottobre 2021.
Come presentare la domanda
I datori di lavoro devono trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.
Le modalità di invia restano invariate, ossia, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (Mod SR41) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

CIG settore industrie tessili e confezioni
Il decreto Fiscale ha, inoltre, introdotto un periodo di trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), per cause riconducibili alla pandemia da Covid 19, esclusivamente in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

Aziende in CIGS e CIGO
È stata posta attenzione anche per le aziende, che alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che, a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS, possono accedere al trattamento, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. La presentazione delle domande deve contenere la causale “COVID 19 – DL 146/21”.

Per le aziende in CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria), previa sospensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

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